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su questo argomento
In un giudizio di separazione, la moglie del nostro assistito chiedeva un cospicuo assegno di mantenimento per sé, oltre che per la figlia minore.
Pur riconoscendo il diritto ad un assegno quale concorso agli obblighi di mantenimento della figlia, ci opponevamo, tuttavia, alla domanda della moglie di un assegno di mantenimento per sé, sul presupposto che quest'ultima, pur affermando di essere disoccupata, era in possesso di esperienza pluriennale come segretaria. Inoltre, non aveva provato di essersi attivata per trovare un nuovo impiego.
Il tribunale accoglieva le nostre argomentazioni difensive e respingeva la domanda della moglie affermando che va negato il mantenimento al coniuge che, anche se privo di mezzi, ha adeguata capacità lavorativa.
La pronuncia è importante, in quanto afferma anche in materia di separazione un principio che va consolidandosi sopratutto in tema di divorzio.
Avv. Anna Gabriele Avv. Vincenzo Orefice
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